Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero - Indirizzi operativi

L'istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente dal professionista che intende avvalersi delle disposizioni.

Con Atto Dirigenziale n. 154 del 29 marzo 2024, la Sezione Strategia e Governo dell'offerta ha pubblicato gli indirizzi operativi per consentire l'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

Gli interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovranno presentare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R, a mezzo pec: risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it, la seguente documentazione:

  • istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
  • copia dell’iscrizione all’Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l’altro, che il titolo è abilitante all’esercizio della professione;
  • copia di documento d’identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese.

 

In caso di mancanza, di uno o più dei documenti richiesti, non si potrà procedere al rilascio del riconoscimento in deroga della qualifica professionale sanitaria conseguita all’estero.

Inoltre, l'istanza dovrà essere inoltrata - pena non accoglimento - esclusivamente dal professionista che intende avvalersi delle disposizioni e e non dalla struttura che ha assunto o che intenda assumere il professionista.

 

 

Fonte: Portale Regione Puglia

» Atto Dirigenziale n. 154 del 29 marzo 2024
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Inserito da :

Redazione regionale PugliaSalute

Data di pubblicazione:

15/04/2024

Ultimo aggiornamento:

21/06/2024