Intramonia - la nuova disciplina
La libera professione intramuraria chiamata anche "intramoenia" si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa. Il medico è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa, come tutte le spese sanitarie, è detraibile dalle imposte. Le prestazioni sono generalmente le medesime che il medico deve erogare, sulla base del suo contratto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la normale operatività come medico ospedaliero. Le prestazioni erogate in regime di intramoenia garantiscono al cittadino la possibilità di scegliere il medico a cui rivolgersi per una prestazione.
La Legge 8 novembre 2012, n. 189 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", per la libera attività intramuraria prevede:
la proroga al 31 dicembre 2014 della realizzazione delle strutture per l’ attività libero professionale intramuraria (Alpi) Le Regioni provvedono ad una ricognizione degli spazi disponibili e ad una valutazione dei volumi delle prestazioni effettuate negli ultimi due anni entro il 31 dicembre 2012. Le Regioni, dove non siano disponibili spazi ad hoc, possono adottare, un programma sperimentale per svolgere l’Alpi presso studi professionali privati collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni.
l'attivazione, entro il 31 marzo 2013, di un’infrastruttura di rete telematica per il collegamento in voce o in dati delle strutture che erogano le prestazioni in Alpi per gestire prenotazioni, impegno orario del medico, pazienti visitati, prescrizioni ed estremi dei pagamenti, anche in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico. Le modalità tecniche per la realizzazione di tale infrastruttura sono determinate entro il 30 novembre 2012 con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza Stato – Regioni. la temporanea prosecuzione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali già autorizzati nelle more dell’attivazione del collegamento in rete non oltre il 30 aprile 2013.
il pagamento di prestazioni direttamente alla competente struttura tramite mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso di singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio a suo carico entro il 30 aprile 2013.
la determinazione delle tariffe sulla base di importi idonei a remunerare il professionista, l’equipe, il personale di supporto, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende.
il divieto di svolgere l’attività libero professionale presso studi professionali collegati in rete dove operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Ssn ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga dell’azienda del Ssn e a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni. Per i direttori generali che non organizzeranno l’attività è prevista la decurtazione dalla retribuzione di risultato pari ad almeno il 20% o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dell’incarico.
Data di pubblicazione:
30/05/2013
Ultimo aggiornamento:
07/03/2016
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