Prevenzione vaccinale anti Covid-19 per gli operatori sanitari

Le disposizioni non si applicano nei casi di accertato pericolo concreto per la salute dell’operatore sanitario in relazione a specificità cliniche. 

Per prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura e per ridurre il rischio di esposizione professionale degli operatori sanitari, in Puglia la prevenzione vaccinale riguarda anche la vaccinazione anti Covid-19 per le sole categorie di operatori sanitari previste dalla normativa regionale.

 
Prevenzione vaccinale operatori sanitari

Il quadro normativo regionale di riferimento in materia di prevenzione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività e per la sicurezza nei luoghi di lavoro degli operatori sanitari è costituito da:

  • Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 27 «Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari»
  • Regolamento Regionale 25 giugno 2020, n. 10 «Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27»
  • Legge Regionale 10 marzo 2021, n. 2 «Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018,n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie» che all’art. 1 estende l’applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 27/2018 anche alla vaccinazione anti Coronavirus-19 al fine di “prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività” e “purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”.

 

Cosa accade dopo il Decreto del 31 ottobre 2022

Anche dopo la pubblicazione del Decreto-Legge n. 162 del 31 ottobre 2022 e la conseguente modifica del quadro normativo nazionale, quindi, resta confermato il quadro normativo regionale che garantisce la valutazione del rischio per tutti i professionisti e tutti gli operatori sanitari ai fini dell’idoneità alle attività per le quali è prevista la necessità di immunizzazione naturale o di quella indotta mediante il rispetto delle indicazioni:

  • del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 19 gennaio 2017 (GU Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017);
  • del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato con Decreto del Ministero della Salute n.1 del 02 gennaio 2021;
  • delle raccomandazioni emanate con circolari del Ministero della Salute in materia di prevenzione vaccinale per i gli operatori sanitari a rischio per esposizione professionale.

 

L’obbligo per queste categorie vale anche per tutto il personale dipendente dalla società in house Sanitaservice, in base ai diversi profili professionali e agli ambiti operativi, se e in quanto riconducibili alle disposizioni normative regionali e nazionali sopra richiamate.

 

Esenzioni

Le disposizioni sopra richiamate non si applicano, come nel caso delle altre vaccinazioni, nei casi di accertato pericolo concreto per la salute dell’operatore sanitario in relazione a specificità cliniche. 

In questo caso, il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale può rilasciare un attestato di esonero dall’obbligo di vaccinazione, per accertati motivi medici.

 

 

Fonte: Portale Regione Puglia

Inserito da :

Redazione regionale PugliaSalute

Data di pubblicazione:

07/11/2022

Ultimo aggiornamento:

24/11/2022