Prevenzione vaccinale anti Covid-19 per gli operatori sanitari
Per prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura e per ridurre il rischio di esposizione professionale degli operatori sanitari, in Puglia la prevenzione vaccinale riguarda anche la vaccinazione anti Covid-19 per le sole categorie di operatori sanitari previste dalla normativa regionale.
Prevenzione vaccinale operatori sanitari
Il quadro normativo regionale di riferimento in materia di prevenzione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività e per la sicurezza nei luoghi di lavoro degli operatori sanitari è costituito da:
- Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 27 «Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari»
- Regolamento Regionale 25 giugno 2020, n. 10 «Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27»
- Legge Regionale 10 marzo 2021, n. 2 «Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018,n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie» che all’art. 1 estende l’applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 27/2018 anche alla vaccinazione anti Coronavirus-19 al fine di “prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività” e “purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”.
Cosa accade dopo il Decreto del 31 ottobre 2022
Anche dopo la pubblicazione del Decreto-Legge n. 162 del 31 ottobre 2022 e la conseguente modifica del quadro normativo nazionale, quindi, resta confermato il quadro normativo regionale che garantisce la valutazione del rischio per tutti i professionisti e tutti gli operatori sanitari ai fini dell’idoneità alle attività per le quali è prevista la necessità di immunizzazione naturale o di quella indotta mediante il rispetto delle indicazioni:
- del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 19 gennaio 2017 (GU Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017);
- del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato con Decreto del Ministero della Salute n.1 del 02 gennaio 2021;
- delle raccomandazioni emanate con circolari del Ministero della Salute in materia di prevenzione vaccinale per i gli operatori sanitari a rischio per esposizione professionale.
L’obbligo per queste categorie vale anche per tutto il personale dipendente dalla società in house Sanitaservice, in base ai diversi profili professionali e agli ambiti operativi, se e in quanto riconducibili alle disposizioni normative regionali e nazionali sopra richiamate.
Esenzioni
Le disposizioni sopra richiamate non si applicano, come nel caso delle altre vaccinazioni, nei casi di accertato pericolo concreto per la salute dell’operatore sanitario in relazione a specificità cliniche.
In questo caso, il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale può rilasciare un attestato di esonero dall’obbligo di vaccinazione, per accertati motivi medici.
Fonte: Portale Regione Puglia
Inserito da :
Redazione regionale PugliaSalute
Data di pubblicazione:
07/11/2022
Ultimo aggiornamento:
24/11/2022
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