Whistleblowing - segnalazioni di condotte illecite

Segnalazioni di condotte illecite – whistleblowing

L’istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione del settore pubblico e privato che si prefigge di regolamentare e facilitare la segnalazione di illeciti di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower”, sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, anche mediante la previsione di significative forme di tutela nei confronti dello stesso segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

In Italia il whistleblowing è regolato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e dalle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

L’ASL di Taranto ha attivato un canale informatico di whistleblowing nell’ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali.

Si tratta di una piattaforma informatica (https://asltaranto.whistleblowing.it/#/) che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale trattando i dati personali del segnalante per finalità connesse all’applicazione della procedura del whistleblowing relativa alla segnalazione di presunti illeciti e/o irregolarità.

La segnalazione:

  • viene fatta attraverso la compilazione di un questionario;
  • viene ricevuta Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e gestita garantendo la tutela del segnalante;
  • può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

A chi è rivolto

Sono legittimati ad effettuare segnalazioni interne i soggetti che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

-          dipendenti dell’ASL (art. 3, comma 3, lett. a);

-          lavoratori autonomi e/o i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ASL (art. 3, comma 3, lett. d);

-          lavoratori e/o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ASL che forniscono beni o servizi o che realizzano opere (art. 3, comma 3, lett. e);

-          liberi professionisti e/o consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ASL (art. 3, comma 3, lett. f);

-          volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’ASL (art. 3, comma 3, lett. g);

-          persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (art. 3, comma 3, lett. h).

 

Le tutele previste al Capo III d.lgs. n. 24/2023 si applicano (art. 3, comma 4) anche:

-          qualora il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

-          durante il periodo di prova;

-          successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il campo d’applicazione

Segnalazioni di condotte illecite di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le segnalazioni anonime sono trattate soltanto se adeguatamente circostanziate, ma sono in ogni caso escluse dal campo d’applicazione dell’istituto del whistleblowing.

Fornire la propria identità è essenziale per verificare se la segnalazione è effettuata dai dipendenti pubblici o equiparati o, comunque, dai soggetti legittimati.

Cosa si intende per condotta illecita

Ai fini della segnalazione whistleblowing, si considerano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili e penali e in violazioni di determinati settori del diritto europeo. Sono segnalabili anche le condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione od organizzazione dell’attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o le cd. voci di corridoio, le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ai rapporti personali della persona segnalante nell’ambito lavorativo (si pensi, ad esempio, alle vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore).

Perché effettuare una segnalazione

Per tutelare l’interesse pubblico e l'integrità della Pubblica Amministrazione. 

Requisiti della segnalazione

La segnalazione di illeciti deve contenere i seguenti elementi:

  1. generalità del segnalante, con l’indicazione dei dati di contatto;
  2. una esaustiva descrizione dell’episodio e dei fatti oggetto di segnalazione;
  3. circostanze di tempo e di luogo ove si sono svolti i fatti;
  4. generalità del segnalato o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
  5. se conosciuti, l’indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
  6. ogni altra informazione e documenti che possano fornire un utile riscontro circa la reale sussistenza di quanto segnalato.

È utile allegare documenti o file multimediali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni prive delle generalità della persona segnalante sono anonime e verranno trattate come segnalazioni ordinarie, solo se adeguatamente circostanziate.

Alla persona segnalante si applicano le tutele previste per il whistleblower (D. Lgs. 24/2023).

Allegati

» Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing
approvato con Del. DG n. 2232 del 13.10.2023 Download

» Slide di sintesi
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