Accesso civico
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, in quanto la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata ed è gratuita.
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
La richiesta può essere redatta e trasmessa:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail sanitaservice.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- tramite posta ordinaria presso la sede legale della società : Via Napoli, 8 – 72011 BRINDISI
- tramite fax al n. 0831/510078
a. all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b. ad altro ufficio indicato dalla Società nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale;
c. al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013 e s.m.i.
Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.
Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere direttamente all’Amministratore Unico p. t. che assicura, con i più ampi poteri di sostituzione della competenza, la pubblicazione e la trasmissione all’istante delle informazioni richieste.
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, possono essere delegate dal Responsabile della Trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso.