Corso di Formazione: “Il diritto di accesso: operatività e limiti nell'ambito sanitario”

RAZIONALE

Nel panorama giuridico italiano, il diritto di accesso rappresenta una vera e propria conquista, finalizzata a porre fine alla segretezza che per anni ha caratterizzato lo svolgimento dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni.

La svolta di tale meccanismo è la legge n. 241 del 1990 che, con la riforma del processo amministrativo, segna il passaggio ad una fase storica più moderna che vede come protagonista un’amministrazione “al servizio” dei cittadini, i cui atti diventano conoscibili da parte dei soggetti interessati. Così, la trasparenza e la pubblicità, richiamati dall’articolo 1 della legge, diventano i criteri generali dell’azione amministrativa.

In quest’ottica, ai sensi dell’articolo 22, alle amministrazioni è fatto obbligo di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa nei confronti dei soggetti che vantino un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento di cui si chiede l’ostensione.

Questa dinamica declinata in sanità e specificatamente alla documentazione sanitaria rende insidiosa la strada da percorrere.

L’accesso ai dati personali da parte dell’interessato ed il rilascio di copia della cartella clinica al medesimo non presenta particolari problemi e deve comprendere “tutti i dati personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare”. Sussiste a carico dell’ente detentore l’obbligo di rilasciare i dati in forma comprensibile per l’interessato. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha stabilito il diritto dell’interessato ad ottenere l’accesso ai dati, contenuti nella propria cartella, in forma intellegibile, ponendo a carico dell’ente detentore l’onere della trascrizione dei dati, risultati di difficile o impossibile comprensione per illeggibilità della grafia con cui la stessa è stata redatta. Sembra opportuno applicare con interpretazione estensiva la modalità di comunicazione dei dati che la legge prescrive agli organismi sanitari: “I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti che legalmente lo rappresentano, da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare”. Tale obbligo non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato. Possono altresì essere autorizzati per iscritto a tale incombenza anche esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, purchè l’atto di incarico individui appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

Novità importante in tema di accesso è rappresentata dall’introduzione nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici degli artt. 35 e 36, che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso nell’ambito delle procedure di gara, che – in ambito sanitario – rappresentano un importante strumento per procedere all’approvvigionamento dei beni, servizi e lavori, che rendono indispensabile il corretto svilupparsi dell’attività amministrativa.

A chiusura della trattazione del diritto di accesso, viene trattato anche il D.Lgs. n. 33/2013 che, all’art. 1, comma 1, recita: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. Ciò a testimonianza dell’importante ruolo che il Legislatore riconosce al diritto di accesso come garanzia della trasparenza della P.A..

 

CREDITI

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 (tre) crediti formativi ordinari secondo le prescrizioni del Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense.

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 (tre) crediti ECM.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ufficio Formazione dell’IRCCS “S. de Bellis” – tel: 080.4994159; e-mail: formazione@irccsdebellis.it

 

SEDE

IRCCS “Saverio de Bellis”

Centro Congressi “Tina Anselmi”

Viale della Resistenza,60 – Castellana Grotte

 

ISCRIZIONI

Segreteria organizzativa

Ufficio Formazione – formazione@irccsdebellis.it - 0804994159

Sanita.puglia.it/web/debellis

 

INFORMAZIONISCIENTIFICHE

L’evento Cod. n. 534-419626, accreditato per N. 60 partecipanti con N. 3 crediti è gratuito e rivolto a tutte le professioni sanitarie. I crediti formativi assegnati previa verifica dell’effettiva frequenza e superamento del test di verifica d’apprendimento.

Gli attestati ECM saranno inviati per posta elettronica all’indirizzo riportato sulla scheda di iscrizione.

 

PER CONSEGUIRE I CREDITI ECM RELATIVI ALL’AEVENTO È OBBLIGATORIO:

  • Partecipare al 90% delle attività formative;
  • Rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento;
  • Compilare il questionario di valutazione della qualità percepita;
  • Compilare la scheda anagrafica partecipante.

Il Mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto ai crediti ECM ma solamente all’attestato di partecipazione.

Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati al termine dell’evento.

 

Per scaricare la scheda di iscrizione ECM, clicca QUI

Per scaricare la scheda di iscrizione Uditore - No ECM, clicca QUI

Data di pubblicazione:

14/05/2024

Ultimo aggiornamento:

21/05/2024