Accesso civico
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97 (cosiddetto Foia - Freedom of Information Act), la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, in quanto la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata ed è gratuita.
Il riordino della disciplina sulla trasparenza operato dal decreto legislativo n. 97/2016 ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’introduzione del diritto all'accesso civico generalizzato, accanto all’accesso civico già regolato dall’articolo 5 del d.lgs. 33/2013.
- L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" ovvero "Società Trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1).
La richiesta può essere redatta e trasmessa:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail sanitaserviceaslta@pec.it
- tramite posta ordinaria presso la sede legale della società : Viale Virgilio, 31 – 74123 TARANTO
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a. all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b. ad altro ufficio indicato dalla Società nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale;
c. al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013 e s.m.i.
Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.
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Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere direttamente all’Amministratore Unico p. t. che assicura, con i più ampi poteri di sostituzione della competenza, la pubblicazione e la trasmissione all’istante delle informazioni richieste.
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Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, possono essere delegate dal Responsabile della Trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso.
L'istanza può essere dunque trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
- L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Il rilascio dei dati da parte della Società è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.
La richiesta può essere redatta e trasmessa:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail sanitaserviceaslta@pec.it
- tramite posta ordinaria presso la sede legale della società : Viale Virgilio, 31 – 74123 TARANTO
Si ricorda che l'accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti/dati disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti