Alimenti erogabili

Il Decreto Ministeriale del 17 Maggio 2016 sull’assistenza sanitaria per i prodotti alimentari destinati ai celiaci prevede che la stessa rientri nei livelli essenziali di assistenza sanitaria l’erogazione dei prodotti alimentari per  alimenti con dicitura «senza glutine, specificatamente formulati per celiaci» o «senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine» per persone affette da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, ai sensi dell’art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123
Tali prodotti, inseriti nel Registro Nazionale dei prodotti senza glutine, sono riconoscibili sul mercato dalla presenza del logo verde ministeriale in etichetta.

 


                                                                                               

Le categorie di alimenti "senza glutine" erogabili sono definite nel DM 10 agosto 2018:

  1. pane e affini, prodotti da forno salati;
  2. pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta;
  3. preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza e affini;
  4. prodotti da forno e altri prodotti dolciari;
  5. cereali per la prima colazione.

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