Accesso civico

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo n. 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 97/2016 - FREEDOM OF INFORMATION ACT - viene introdotta una nuova tipologia di accesso civico “accesso generalizzato” che non sostituisce, ma anzi si aggiunge all’accesso civico di cui sopra, già disciplinato ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, il quale rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Si rammenta che alle due forme di accesso civico si aggiunge anche l’accesso agli atti, o "accesso documentale", di cui alla Legge 241/90, che continua ad operare sulla base di norme e presupposti specifici.

L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque e gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni oppure a mettere a disposizione la documentazione o i dati richiesti. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste, in questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato dalla ASL Brindisi nella persona del Direttore Amministrativo che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto e contemporaneamente ne da comunicazione al richiedente.

 

Tutela dell’accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

 

Documenti e Modulistica

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