La legge 15 ottobre 2013, n.119 ha convertito con modifiche il decreto legge n. 93/2013, introducendo diverse innovazioni al codice penale in materia di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, oltre a diverse modifiche in materia di processo penale. Una modifica rilevante e di portata generale, introdotta dalla legge 119/2013, è quella impressa dalla nuova aggravante prevista al numero 11-quinquies) dell’art. 61 del Codice Penale (di seguito c.p.). L’intenzione del legislatore è quella di aggravare il trattamento sanzionatorio in occasione dei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale (art. 575 ss.), contro la libertà personale (art. 605 ss.) nonché per il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572), in particolare quando il fatto è commesso “in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”. Assume quindi una rilevanza giuridica autonoma la c.d. “violenza assistita”, da intendersi come “il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza”. La legge di conversione – nel chiaro intento di fornire delle risposte incisive ai numerosi fenomeni di violenza domestica – è intervenuta anche sull’aggravante di cui al primo comma, n. 5 dell’art. 609 ter c.p., in particolare, innalzando da sedici a diciotto anni l’età della vittima di violenza sessuale commessa dall’ascendente, dal genitore o dal tutore a cui si applica l’aggravante.

Inoltre, ha confermato le nuove ipotesi aggravate “nei confronti di donna in stato di gravidanza” (5-ter) e “nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza” (5-quater). La medesima legge ha esteso l’obbligo di comunicazione - da parte del Procuratore della Repubblica - al Tribunale per i minorenni, nelle ipotesi in cui si proceda per i reati di maltrattamenti in famiglia o di atti persecutori commessi in danno di minori o da uno dei genitori di un minorenne ai danni dell’altro genitore (609 decies). Di particolare rilevanza pratica sono le modifiche apportate all'articolo 612 bis del codice penale, che ne hanno parzialmente ridisegnato l’ambito applicativo, sia sotto il profilo sanzionatorio (cioè, della pena), sia sotto il profilo processuale. Il secondo comma dell’articolo viene sostituito, prevedendo un aggravamento di pena se il fatto è commesso “dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. La legge di conversione ha così recepito le osservazioni critiche che sono state avanzate nei confronti della nuova fattispecie degli “atti persecutori” (c.d. stalking). Più di recente, la Legge 19 luglio 2019, n. 69 intitolata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 25 luglio 2019 ed applicata a partire dal 9 agosto 2019, ha parzialmente riformato la disciplina della violenza nei confronti delle donne e dei maltrattamenti in famiglia. Qui di seguito faremo una breve analisi delle più importanti misure e modifiche introdotte dal provvedimento. La nuova legge - denominata “Codice Rosso” - accelera l'iter dei procedimenti che riguardano i casi di violenza, a partire dalla denuncia, che avrà una corsia preferenziale. Anche le indagini sono velocizzate: ad esempio la polizia giudiziaria sarà tenuta a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale. Da parte loro, i pubblici ministeri sono obbligati a sentire le presunte vittime entro tre giorni. Questo per evitare che reati come maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di convivenza si reiterino senza interventi tempestivi delle autorità.

Si amplia inoltre l’arco temporale, da 6 a 12 mesi, nel quale una donna può denunciare la violenza. A tale riguardo, si fa presente che di recente, con la Legge 8 settembre 2023 n. 122 sono state apportate alcune modifiche al Codice Rosso con riferimento alla procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere stabilita dal codice stesso. La nuova legge prevede, in particolare, l’obbligo per il Pubblico Ministero (PM) di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Nel dettaglio, la novità in questione prevede che, qualora il singolo magistrato designato per le indagini preliminari non abbia rispettato il suddetto termine, il Procuratore della Repubblica possa revocargli l’assegnazione del procedimento e provvedere ad assumere, senza ritardo, le informazioni che sono state omesse, direttamente o mediante assegnazione del procedimento ad un altro magistrato dell’ufficio (salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela dei minori o di riservatezza delle indagini. Nei Pronto Soccorso degli ospedali viene introdotto un “codice” con bollino rosso per i presunti casi di violenza di genere, che saranno analizzati con priorità per arrivare nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti protettivi nei confronti delle vittime. Una delle novità più rilevanti è il braccialetto elettronico, che dovranno indossare i soggetti che ricevono un ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento. Per chi viola la disposizione, la misura cautelare si aggrava e la persona in questione rischia una pena detentiva fino a due anni. In caso di maltrattamento sono estese le norme del codice antimafia che prevedono anche la sorveglianza speciale e l'obbligo di dimora in un altro comune per la persona violenta. Sono previste pene più severe per i reati che avvengono in contesti familiari: la reclusione da due a sei anni prevista dal Codice penale all'articolo 572 sale da tre a sette anni, aumentata fino alla metà se la violenza è avvenuta in presenza o a danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, oppure se il fatto è commesso con armi. Con il Codice Rosso le pene per violenza sessuale salgono a 6-12 anni e, se la violenza è di gruppo, fino a 14 anni di carcere. In caso di vittime minori la pena massima è di 24 anni di reclusione. Inoltre, per gli atti sessuali con minorenni la procedibilità è sempre d’ufficio; quindi, non è più necessaria la presentazione della denuncia-querela dei genitori. Aumentano le pene per il reato di stalking: anziché “da sei mesi a cinque anni di carcere” salgono a "da uno a sei anni e sei mesi". La nuova legge introduce anche un nuovo reato contro chi sfregia una donna, punibile con la reclusione da 8 a 14 anni (ergastolo se causa la morte). È poi punibile fino a 5 anni (6 se ad essere coinvolto è un minore) chi induce un altro a sposarsi (anche con unione civile) usando violenza, minacce o approfittando di un'inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi. Un'altra norma lungamente attesa è quella contro il cosiddetto “revenge porn”, che punisce chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda foto o video a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso: sono previsti da 1 a 6 anni di carcere e multe dai cinquemila a quindicimila euro. Aggravanti sono previste per l'ex partner che agisca per mezzo dei c.d. social networks.

Si sottolinea inoltre che, in caso di condanna per reati sessuali, la sospensione condizionale della pena viene subordinata alla partecipazione del reo a percorsi di recupero ad hoc presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.

Direttive dell’Unione Europea

La Commissione europea ha proposto norme miranti a combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica a livello dell'UE. La direttiva proposta e non ancora approvata renderà penalmente perseguibili lo stupro come atto basato sulla mancanza di consenso, le mutilazioni genitali femminili e la violenza online e, in particolare, la condivisione non consensuale di immagini intime, lo stalking online, le molestie online e l'incitamento alla violenza o all'odio online. Le nuove norme, inoltre, rafforzano l'accesso delle vittime alla giustizia e sollecitano gli Stati membri ad instaurare un sistema di sportello unico, con servizi di assistenza e protezione ubicati tutti nello stesso luogo. Le vittime dovrebbero poter chiedere un risarcimento nel corso del procedimento penale. La proposta invita inoltre a predisporre un'assistenza specialistica e una protezione adeguata, ad esempio istituendo linee gratuite di assistenza telefonica e creando centri antistupro. Prevede infine un'assistenza mirata per i gruppi con esigenze specifiche o a rischio, comprese le donne che fuggono dai conflitti armati.

  • 2011 Direttiva 2011/99/UE sugli ordini di protezione
  • 2011 Direttiva 2011/92 sull’abuso sessuale su minori

Normativa italiana

  • Codice penale: - art. 165 c.p. (Sospensione condizionale della pena)

    - art. 387-bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

    - art. 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio)

    - art. 583-quinquies c.p. (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

    - art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale)

    - art. 609-ter c.p. (Circostanze aggravanti)

    - art. 609-quater c.p. (Atti sessuali con minorenne)

    - art. 609-quinquies c.p. (Corruzione di minorenne)

    - art. 609-sexies c.p. (Ignoranza dell’età della persona offesa)

    - art. 609-septies c.p. (Querela di parte)

    - art. 609-octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo)

    - art. 609-nonies c.p. (Pene accessorie ed altri effetti penali)

    - art. 609-decies c.p. (Comunicazione al tribunale per i minorenni)

    - art. 612-bis c.p. (Atti persecutori)

    - art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

  • 1996 - Legge 15 febbraio 1996, n. 66, “Norme contro la violenza sessuale”
  • 2001 - Legge 4 aprile 2001, n. 154, “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”
  • 2009 - Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.
  • 2010 - “Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking”
  • 2013 - L. n. 77/2013, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l’11 maggio 2011
  • 2013 - decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”
  • Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifica al codice civile, al codice penale, e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”
  • Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”
  • Legge 27 settembre 2021 n. 134 “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”
  • Legge 8 settembre 2023, n. 122 “Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere”.
  • Ddl 22 novembre 2023 "Disposizioni per il costrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

Fonte: Materiale informativo Progetto IPAZIA CCM 2021

 
 
 
DOCUMENTI
 

📁 Convenzione di Istanbul

📁 Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Cartabia)

📁 Relazione illustrativa riforma Cartabia

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Realizzato nell'ambito del progetto dell’Istituto Superiore di Sanità IPAZIA CCM 2021 “Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e i minori nei contesti territoriali”

 
 

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