Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale

 Art. 41, comma 1 bis - Trasparenza del servizio sanitario nazionale
 
Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano  altresi', nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte  le  spese  e  a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,  bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in  forma  sintetica  e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.


 

DATI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
 

Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy
 

Art. 7. Obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie

1. Le strutture e gli esercenti le professioni sanitarie sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e
trasparenza previsti, rispettivamente, dall'articolo 10, comma 4 della Legge, e dall'articolo 3, comma
5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.

2. Le strutture rendono disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a
tutti i risarcimenti liquidati nell'ultimo quinquennio, relativi a lesioni personali, decessi, violazioni della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso legati all'esercizio
dell'attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e
ogni altra attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria, verificati nell'ambito dell'esercizio
delle attività della funzione di risk management di cui all'articolo 15, prevista dall'articolo 1, comma
539 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

 

 

Aggiornamento: 31 luglio 2024

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