Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale
Art. 41, comma 1 bis - Trasparenza del servizio sanitario nazionale
Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
DATI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
Art. 7. Obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie
1. Le strutture e gli esercenti le professioni sanitarie sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e
trasparenza previsti, rispettivamente, dall'articolo 10, comma 4 della Legge, e dall'articolo 3, comma
5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
2. Le strutture rendono disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a
tutti i risarcimenti liquidati nell'ultimo quinquennio, relativi a lesioni personali, decessi, violazioni della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso legati all'esercizio
dell'attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e
ogni altra attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria, verificati nell'ambito dell'esercizio
delle attività della funzione di risk management di cui all'articolo 15, prevista dall'articolo 1, comma
539 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Aggiornamento: 31 luglio 2024