Accesso civico "generalizzato"

 
Contenuti dell'obbligo
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Riferimento normativo
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Tempo di pubblicazione /aggiornamento
Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 

 

Accesso civico "generalizzato" (FOIA)

Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.

L’istanza può essere presentata alternativamente:

Le modalità di presentazione sono:

  • a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali Uffici;
  • per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). 

Nello specifico:

  • sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
  • trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
  • sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.

Questa Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli Uffici per esprimersi.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni. In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame).

 

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