Oneri informativi per cittadini e imprese
D.L.vo 30/2013
art. 34, com. 1 e 2
I regolamenti, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalla amministrazione per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o
certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento
che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.