Accesso civico “semplice” e “generalizzato”
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Accesso Civico
DESCRIZIONE: Nel presente procedimento sono descritti i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:
- l'accesso civico "semplice", che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- l'accesso "generalizzato", che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli assoggettati al regime di riservatezza.
Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha modificato ed integrato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cosiddetto "decreto trasparenza") con particolare riferimento al diritto di accesso civico, introducendone una nuova forma, il cosiddetto "accesso civico generalizzato".
L' Accesso Civico "Semplice”. É un istituto introdotto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, ed è regolato dal primo comma dell'art. 5. É correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. É pertanto il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L'accesso civico può essere esercitato da chiunque, senza obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi specifici: infatti, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs 33/2013, tutti i documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.(Questo istituto differisce dal "diritto di accesso" agli atti e ai documenti amministrativi, disciplinato dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, cosiddetto "accesso documentale", che ha lo scopo di tutelare un interesse giuridico particolare e può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi, ed ha per oggetto atti e documenti individuati.
L' Accesso Civico "Generalizzato (noto come il FOIA italiano, Freedom of information act)". É un diritto esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. L'accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, senza obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi specifici. I casi di esclusione e limiti all'accesso civico sono disciplinati dall'art. 5-bis del D.Lgs.33/2013. Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo rimborso del costo sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione dei supporti materiali.
Le istanze non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone.
COME FARE DOMANDA. Modalità di esercizio dell'Accesso Civico "Semplice e Generalizzato"
L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide ed "equivalenti" alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
- se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità;
- se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
- se sono sottoscritte con firma digitale;
- se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
In riferimento alla prima opzione (sub a), è opportuno chiarire che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- che la domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;
- che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa);
- che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.
La richiesta di accesso civico "semplice" va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza –RPCT-, il quale entro 30 giorni procede alla pubblicazione dei documenti, informazioni o dati nel sito, e trasmette o comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione ed il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’AReSS Puglia è il Dott. Ettore Attolini. Telefono: 080 5403222, email: accessocivico@aress.regione.puglia.it
Nel caso di accesso civico "generalizzato", l'istanza va indirizzata al Dirigente della struttura competente - nel caso in cui l'istante sia a conoscenza dell'ufficio che detiene il dato/documento richiesto - o alla mail istituzionale dell’ente direzione.aress@pec.rupar.puglia.it: - nel caso in cui non sia a conoscenza di tale informazione.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell’amministrazione è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
NORMATIVA: